Aiuti ad imprese ed a partite Iva, fondo per autonomi e professionisti, misure per l’accesso delle
imprese al credito. Sono alcune delle misure contenute nella bozza del Decreto Sostegni, –
rivolte alla ripresa economica del Paese, colpiti da un anno dalla pandemia.
L’articolo 1 prevede un contributo a fondo perduto e la proroga termini precompilata IVA. “Al fine
di sostenere gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica ‘Covid-19’, è
riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività
d’impresa, arte o professione titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il
contributo a fondo perduto di cui al comma 1 non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui attività
risulti cessata
alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, ai soggetti che hanno attivato la partita IVA
dopo l’entrata in vigore del presente decreto-legge, agli enti pubblici di cui all’articolo 74 nonché ai
soggetti di cui all’articolo 162-bis del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il contributo spetta esclusivamente ai
soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui
redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,o compensi
di cui all’articolo 54, comma 1, del citato testo unico non superiori a 5 milioni di euro nel periodo
d’imposta 2019. Il contributo a fondo perduto spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e
dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2021 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del
fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019. Al fine di determinare
correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di
cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1°
gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui al presente
comma.L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una percentuale alla
differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettividei mesi di gennaio e febbraio 2021 e
l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi dei mesi di gennaio e febbraio 2019 come segue:
a) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 non superiori a
quattrocentomila euro nel periodo d’imposta 2019;
b) quindici per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a
quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
c) dieci per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 3 superiori a 1 milione di
euro
nel periodo d’imposta precedente 2019. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente
articolo non può essere superiore a centocinquantamila euro ed è riconosciuto, comunque, per un
importo non inferiore a mille euro per le persone fisiche e a duemila euro per i soggetti diversi dalle
persone fisiche.
Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle
imposte sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.A scelta irrevocabile del contribuente, il contributo a fondo
perduto è riconosciuto sotto forma di contributo diretto o di credito d’imposta, da utilizzare
esclusivamente in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici resi disponibili
dall’Agenzia delle Entrate. Ai fini di cui al periodo precedente, non si applicano i limiti pro tempore
vigenti di cui all’articolo 31, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010,n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto – si legge nella bozza del DL Sostegni –
i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all’Agenzia delle
entrate con l’indicazione della sussistenza dei requisiti richiesti e della modalità prescelta di
attribuzione del contributo.L’istanza può essere presentata, per conto del soggetto interessato,
anche da un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 delegato al servizio del cassetto fiscale dell’Agenzia delle
entrate.
L’istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica
per la presentazione della stessa. Le modalità di effettuazione dell’istanza, il suo contenuto
informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all’attuazione
delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell’Agenzia
delle entrate”.
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